I tirocini curriculari possono iniziare dopo aver acquisito un numero minimo di CFU come previsto dal regolamento di tirocinio del Cds.
I tirocini extracurriculari possono essere attivati fino a 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico.
1 CFU corrisponde a 25 ore di lavoro. Per esempio: un tirocinio da 7 CFU corrisponde a 175 ore.
È il soggetto che promuove il tirocinio, cioè che assolve a tutti gli oneri burocratici previsti dalla normativa per attivarlo. Stipula una convenzione di stage con il soggetto ospitante, supervisiona la stesura del progetto formativo relativo a ogni singolo tirocinio. Si occupa anche, salvo eccezioni, di assolvere gli obblighi di legge relativi alla posizione INAIL e all’assicurazione RC che devono essere attivati a favore di ogni tirocinante. Per gli studenti di eCampus l’ente promotore è l’Università.
È il soggetto che accoglie il tirocinante. Deve mettere a disposizione un tutor che segua con costanza il tirocinante, trasferendo conoscenze e competenze e supervisionando la sua formazione “on the job”. I principali soggetti ospitanti sono naturalmente le aziende private, ma anche gli enti pubblici, le associazioni non profit, gli studi professionali e in generale qualsiasi attività produttiva / professionale.
Il primo è un dipendente dell’azienda/ente presso il quale si svolge il tirocinio che ha il compito di seguire il tirocinante durante il periodo di svolgimento del tirocinio stesso, il secondo è un docente dell’Università che supervisiona l’attività di tirocinio.
La convenzione per tirocinio è un accordo scritto che contiene le “regole” di svolgimento dello stage e definisce gli obblighi dei soggetti coinvolti (ente promotore/ente ospitante) e da questi due soggetti viene sottoscritto.
L’università eCampus ha predisposto degli appositi “modelli di convenzione” (ne esistono diversi a seconda della tipologia di tirocinio) che devono essere sottoscritti sia dal legale rappresentante dall’ente ospitante che da quello dell’Università. Lo studente può reperire i modelli di convenzione o sul sito d’Ateneo o contattando l’ufficio tirocini di Facoltà.
Contattare l’ufficio tirocini di Facoltà.
se lo studente identifica in autonomia una nuova azienda/ente, che rispetta i requisiti indicati sul regolamento di tirocinio di C.D.S., deve far compilare e sottoscrivere al legale rappresentante il modulo di “convenzione” scaricabile dal sito .La convenzione firmata dall’azienda dovrà essere anticipata via email, insieme al progetto formativo all’ufficio tirocini di Facoltà..
All’ufficio tirocini della propria Facoltà.
Per sapere se un Ente è convenzionato bisogna rivolgersi all’ufficio tirocini di Facoltà mandando una mail indicando con precisione il nome e la sede legale dell’ente.
L’ Ateco è un codice identificativo alfanumerico (composto da lettere e numeri) che classifica le imprese quando entrano in contatto con le pubbliche istituzioni e quando dialogano tra loro. Questo codice viene fornito all’apertura di una nuova attività e ne rende possibile la classificazione a livello contributivo.
Il proprio codice ATECO si può trovare:
sul certificato di attribuzione del numero di Partita IVA
sulla Visura Camerale
tramite lo strumento di ricerca ATECO presente sul sito ISTAT
Il Progetto Formativo è un documento che descrive tutte le attività che il tirocinante andrà a svolgere, gli obiettivi formativi del tirocinio e le modalità di svolgimento (orari, luoghi, eventuali rimborsi). Viene sottoscritto dall’ente ospitante, dall’ente promotore e dal tirocinante.
È possibile indicare degli orari “ampi” di Tirocinio (ES.: orario di apertura della struttura) e indicare tra parentesi la dicitura “massimo di 8 ore al giorno”, per un massimo totale di 40 ore settimanali (calcolate considerando 8 ore al giorno per 5 giorni lavorativi).
È compito dell’ufficio tirocini di Facoltà indicare allo studente il nominativo del tutor.
Il tutor aziendale deve possedere quantomeno una qualifica almeno pari e coerente con il profilo professionale di riferimento del tirocinio o comunque persona che svolge un ruolo di coordinamento nell’ambito della unità operativa dove si svolge il tirocinio.
In particolare i regolamenti di alcuni Corsi di Studio richiedono che i tutor aziendali posseggano alcuni requisiti specifici:
Scienze e tecniche Psicologiche e Psicologia: psicologo iscritto all’albo A da almeno tre anni.
Scienze delle attività motorie e sportive: Il tutor aziendale deve possedere almeno 3 anni di esperienza professionale maturata dopo il conseguimento della laurea.
Per le aree d’interesse 1-2-3-4 del regolamento: Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie;
In alternativa, per l’area d’interesse 2: Laurea in Medicina (con specializzazione in Fisiatria o Medicina dello Sport), laurea in fisioterapia;
In alternativa, per l’area d’interesse 4: Laurea in settori biomedici (laurea in Medicina con specializzazione in Fisiatria o Medicina dello Sport, Biologia, Bioingegneria).
Per l’area di interesse 5: laurea in settori congruenti il management dello sport, l’economia aziendale e il marketing, laurea magistrale di scienze motorie in Management dello Sport, laurea in Scienze Motorie con esperienza pluriennale nel settore del management dello sport;
Tirocini curriculari: massimo 12 mesi
Tirocini extracurriculari: massimo 6 mesi
Per tirocini professionalizzanti s’intende l’esperienza formativa prevista per l’accesso delle professioni ordinistiche. La durata dipende dalle indicazioni dell’Ordine di riferimento. Il tirocinio professionalizzante è valido per l’accesso agli esami di Stato.
L’attività lavorativa non può superare 40 ore a settimana, la fascia oraria di prestazione va dalle ore 6 alle ore 24 ed è possibile lavorare di domenica o nei giorni festivi, a patto di recuperare in seguito il giorno di riposo non goduto. Generalmente il tirocinante si uniforma all’orario della struttura presso cui opera. In generale è bene ribadire che il tirocinio non è un contratto di lavoro e quindi il tirocinante non è necessariamente tenuto a rispettare ciecamente un orario, può anche uscire prima se ne ha bisogno qualche volta, o anche stare assente, senza che gli possa venir chiesto di recuperare le ore o i giorni di assenza.
Per il tirocinio curriculare non è previsto alcun rimborso spese.
Per il tirocinio extra- curriculare esiste una specifica normativa di riferimento che ha introdotto l’obbligatorietà del rimborso spese mensile, variabile da regione a regione. Secondo le Linee guida in materia di tirocini, tutti i tirocinanti hanno diritto a un’indennità minima garantita, che non può essere inferiore ai 300 euro lordi mensili. Ogni Regione ha recepito le disposizioni in tema di retribuzione in modo autonomo; di solito, comunque, essa oscilla tra i 300 e i 600 euro lordi mensili.
No. Il tirocinio nasce da una Convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante che definiscono insieme un Progetto Formativo in cui vengono indicate le mansioni che il tirocinante andrà a svolgere. E’ quindi indispensabile passare sempre attraverso l’ufficio tirocini di Facoltà.
Il tirocinio non prevede giorni di ferie, ore di permesso o giorni di malattia retribuiti, perché non costituisce rapporto di lavoro. Ne consegue che, in caso di malattia, il tirocinante non è tenuto a presentare alcun certificato medico e che, in caso abbia necessità di assentarsi, egli debba concordare l’assenza con il proprio tutor.
Sì, ma deve essere preventivamente concordata col soggetto ospitante e con l’ufficio tirocini d’Ateneo inviando apposita email almeno 2 settimane prima della scadenza del tirocinio indicata sul Progetto Formativo. La durata massima di un tirocinio è di 12 mesi, proroghe comprese.
TIROCINI CURRICULARI: Si, al raggiungimento del monte ore previsto dal proprio Cds e in accordo con l’azienda ospitante.
TIROCINI EXTRACURRICULARI: Sì. Uno stage non costituisce rapporto di lavoro e prevede la possibilità che una delle due parti decida unilateralmente di interromperlo anzitempo.
L’Ateneo copre i danni alla persona, nell’esercizio delle funzioni di tirocinio, attraverso l’ Inail “Gestione in conto” e i danni verso terzi con propria polizza assicurativa. Gli estremi delle polizze sono specificati nel progetto formativo.
Si. Le assicurazioni riguardano anche le attività svolte al di fuori dell’ente/azienda purché indicate nel Progetto Formativo.
La documentazione di fine tirocinio deve essere spedita in originale mezzo posta raccomandata a: università eCampus, attenzione ufficio tirocini, via Isimbardi, 10 – CAP 22060 Novedrate (CO). La mancata consegna della documentazione preclude la possibilità di avere il tirocinio riconosciuto e, di conseguenza, quella di laurearsi.
La documentazione che bisogna spedire in originale è: Progetto Formativo/Libretto Registro Presenze/Relazione di fine stage/Scheda di valutazione del tutor aziendale.
E’ la segreteria studenti che provvede alla registrazione on line. La registrazione non è immediata, ma potrebbe richiedere anche alcuni mesi e, talvolta, avvenire a ridosso dalla laurea.
I tirocini svolti senza aver consegnato la modulistica necessaria NON VERRANNO IN NESSUN CASO RICONOSCIUTI. I crediti di Tirocinio non verranno quindi registrati
Sì, nel 99% dei casi la normativa da seguire sarà quella della Regione dove vive e dove fa lo stage. In un 1% dei casi però è possibile che il soggetto ospitante si avvalga della facoltà – prevista praticamente da tutte le normative regionali – di utilizzare in tutte le sue sedi la normativa di riferimento della Regione ove ha la sua sede legale.
SI. In tal caso l’attivazione del tirocinio appare possibile in quanto il soggetto beneficiario è già in possesso di diploma senza che assuma un particolare rilievo la circostanza che lo stesso prosegua gli studi per il conseguimento della laurea specialistica.
Sì, non può però effettuare due tirocini extracurriculari nella stessa azienda.
E’ richiesto il certificato medico sportivo per le attività non agonistiche , che può essere rilasciato da uno specialista in medicina dello sport o da un medico di medicina generale e deve contenere gli esiti di una anamnesi ed esame obiettivo, della misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma a riposo.
Per poter iniziare il tirocinio, gli studenti di scienze motorie devono essere in possesso del certificato medico sportivo da inviare in formato pdf all’ufficio tirocini di facoltà, unitamente a convenzione e progetto formativo. L’originale del certificato deve essere invece spedito alla Segreteria Studenti di Novedrate.
Sì è possibile svolgere tirocini all’estero, la ricerca dell’azienda/ente ospitante è svolta prevalentemente in autonomia dallo studente ed esiste poi una specifica convenzione da richiedere all’Ufficio tirocini d’Ateneo.
L’Ateneo copre i danni alla persona, nell’esercizio delle funzioni di tirocinio, attraverso l’ Inail “Gestione in conto” e i danni verso terzi con propria polizza assicurativa. Gli unici paesi a non essere coperti dalla polizza RC sono: Stati Uniti, Messico e Canada.
Per un tirocinio all’estero si consiglia allo studente di attivare personalmente anche una specifica assicurazione sanitaria personale.
Dipende dalle Regioni. Alcune lo vietano espressamente, come per esempio la Toscana che nella sua normativa prescrive: “per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l’attivazione di tirocini, salvo che per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale”. Altre Regioni invece, come per esempio la Lombardia, lo permettono.
In base all’art.37 D.Lgs 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, l’ente promotore è responsabile della “formazione generale” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Ateneo garantisce un corso di formazione gratuito per tutti gli studenti regolarmente iscritti offrendo la possibilità di conseguire la certificazione sulla sicurezza seguendo il corso on line sulla piattaforma https://sicurezzaonline8108.it e superando il relativo test finale.
L’attestato di superamento dell’esame finale sarà erogato automaticamente alla fine del corso.
Il corso è obbligatorio per poter effettuare il tirocinio curriculare. Prima di contattare l’ufficio tirocini o l’ufficio preposto di Facoltà per l’attivazione del tirocinio è obbligatorio il superamento del Corso sulla sicurezza sul lavoro.
Possono effettuare il corso solo gli studenti che devono svolgere il tirocinio (non chi lo ha già riconosciuto).
Se lo studente ha già sostenuto il corso sulla sicurezza altrove dovrà scansionare l’attestato, unitamente alla convenzione e al progetto formativo, all’ufficio tirocini preposto all’atto della partenza del tirocinio.
All’indirizzo: https://sicurezzaonline8108.it. Lo studente dovrà registrarsi al sito indicando l’indirizzo email fornito dall’università.
Gli studenti devono aver acquisito un numero minimo di CFU per poter effettuare il corso: