Regolamento Studenti

Art. 1 – (Ambito di applicazione)
  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

    1. agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale;

    2. agli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca per quanto compatibili con le disposizioni speciali previste per tali corsi;

    3. agli studenti iscritti ad altri tipi di corsi menzionati agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 47 del Regolamento didattico di ateneo ove non contrastino con le disposizioni contenute negli atti istitutivi dei corsi stessi.

Art. 2 – (Qualifica di studente)
  1. La qualifica di studente si ottiene con l’immatricolazione ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Master Universitario, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca.

  2. Sono equiparati agli studenti coloro che ottengano l’iscrizione ai corsi menzionati agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 47 del Regolamento didattico di ateneo.

  3. Lo studente non può mai iscriversi contemporaneamente a due corsi di studio.

Art. 3 – (Immatricolazione)
  1. Per l’immatricolazione a un corso di laurea è richiesto un diploma di scuola secondaria di durata quinquennale.

  2. Per i diplomati quadriennali, per i quali va salvaguardato il diritto al proseguimento agli studi, l’Università definirà un debito formativo corrispondente alle minori conoscenze conseguenti alla frequenza dell’anno integrativo in precedenza disponibile per i diplomati quadriennali.

  3. Gli studenti, in possesso di diploma d’istruzione secondaria di II grado conseguito all’estero, possono immatricolarsi se soddisfano il requisito di almeno 12 (dodici) anni di scolarità. Il diploma dovrà essere rilasciato dal competente istituto superiore e debitamente tradotto, legalizzato e corredato di dichiarazione di valore, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana all’estero competente per territorio, o certificazione ENIC/NARIC.

  4. Gli studenti stranieri che presentano titoli di maturità tecnica o professionale che, in base all’ordinamento del paese di provenienza, non consentono l’iscrizione a determinati corsi di laurea, se non previo superamento di esami integrativi o corsi complementari, non possono iscriversi se il loro titolo di studio non dà accesso diretto, nel paese di provenienza, ad un corso di laurea corrispondente a quello per cui si richiede l’immatricolazione.

  5. Lo studente può presentare domanda di immatricolazione in qualsiasi momento dell’anno; la domanda di immatricolazione comporta l’iscrizione a un Corso di Laurea facente parte dell’offerta formativa dell’Università e si effettua con la presentazione della Domanda di Immatricolazione corredata di tutta la documentazione compilata, ivi compreso ricevuta del pagamento della retta relativa al primo anno accademico di iscrizione.

  6. L’immatricolazione si perfeziona con l’attivazione della piattaforma didattica (GPSP) ed è riferita all’anno accademico in corso al momento dell’attivazione della piattaforma didattica

  7. La possibilità di sostenere esami di profitto e, più in generale, di compiere atti di carriera è subordinata all’attivazione della piattaforma didattica.

  8. In nessun caso è possibile la contemporanea iscrizione a più corsi, siano essi di Laurea Triennale, Specialistica, Magistrale, Scuole di Specializzazione, Master Universitari di I e II livello, Dottorati di Ricerca.

Art. 4 – (Rette, Diritti di Segreteria e Tasse Universitarie)
  1. Le Rette Universitarie e i Diritti di Segreteria sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico; lo studente è tenuto a versare integralmente

    1. la Retta Annuale;

    2. se richiesti, l’importo relativo ai Servizi Didattici Integrativi eventualmente richiesti all’atto dell’iscrizione o successivamente;

    3. la Tassa Annuale Regionale entro i sei mesi successivi dalla data di attivazione della piattaforma didattica (GPSP);

    4. i diritti di segreteria previsti (a titolo meramente esemplificativo: diritti di immatricolazione, diritti di esame, ecc.)”.

    1 bis. Lo studente che ha effettuato i versamenti dovuti nel rispetto di quanto indicato alle lettere a), b) e c) del primo comma ha diritto ad accedere alla piattaforma didattica (GPSP) e di svolgere gli atti di carriera per i 12 mesi solari successivi alla data di attivazione della piattaforma didattica (GPSP).
    1 ter. Gli studenti in situazione di handicap, con grado di invalidità certificata pari o superiore al 66%, sono esonerati dal versamento degli importi di cui alla lettera a) del comma primo.

  2. Le Tasse Regionali, le Rette Universitarie e i Diritti di Segreteria degli anni successivi rispetto a quello di immatricolazione sono vincolate alla data di attivazione della piattaforma didattica GPSP. Lo Studente pertanto dovrà pagare la Tassa Regionale, la Retta Universitaria e i Diritti di Segreteria relativi agli anni successivi entro la fine di ciascun anno solare successivo (365 giorni) rispetto alla data di attivazione della piattaforma didattica. E’ comunque concessa allo Studente la possibilità di versare la Tassa Regionale entro i sei mesi solari successivi al termine previsto dal periodo precedente del presente comma. I diritti di segreteria relativi allo svolgimento di attività che, ai sensi dei regolamenti vigenti, ne prevedono il versamento sono dovuti nei termini dei regolamenti o dei provvedimenti rettorali che ne disciplinano la corresponsione.

  3. Non può essere considerato in regola con la propria posizione amministrativa lo studente che incorra anche in una sola delle seguenti casistiche:

    1. non risulti aver versato nella misura dovuta e/o nei termini indicati dal presente contratto una o più Rette Annuali;

    2. non risulti aver versato nella misura dovuta e/o nei termini indicati dal presente contratto la Tassa Regionale Annuale per uno o più anni;

    3. non risulti aver versato nella misura dovuta e/o nei termini indicati dal presente contratto, dai regolamenti o dai provvedimenti generali dell’Ateneo, i diritti di segreteria dovuti.

  4. Dalla data di attivazione della piattaforma didattica decorrono i trenta giorni, trascorsi i quali lo Studente è autorizzato a sostenere i primi esami di profitto.

  5. Lo Studente che si è iscritto a un corso universitario non ha diritto, in alcun caso, alla restituzione delle Tasse, delle Rette e dei Diritti di Segreteria versati.

  6. Per i corsi di laurea triennale, specialistica e a ciclo unico, nonché per i Master Universitari di durata superiore all’anno, l’immatricolazione presentata ha valore per l’intera durata legale del corso di laurea, o degli anni legali residui nel caso di immatricolazione ad un anno di corso successivo al primo, e obbliga al versamento della Tassa Regionale, della Retta Universitaria e dei Diritti di Segreteria annualmente dovuti.

  7. Nel caso in cui lo Studente, al termine del periodo di cui al comma precedente, risulti ripetente o fuori corso, o comunque non abbia né conseguito il titolo né abbia presentato valida istanza di Rinuncia agli studi o valida istanza di Trasferimento ad altro Ateneo, l’immatricolazione, e con essa i relativi obblighi di versamento della Tassa Regionale, della Retta Universitaria e dei Diritti di Segreteria annualmente dovuti, si prorogherà tacitamente per ulteriori periodi di 12 mesi in 12 mesi fino al conseguimento del titolo, o fino a valida presentazione della domanda di Rinuncia agli studi, ovvero a valida presentazione della domanda di Trasferimento ad altro Ateneo.

  8. Lo Studente che non risulti fuori corso ha diritto a mantenere l’importo delle Tasse Regionali, delle Rette Universitarie e dei Diritti di Segreteria previsti all’atto dell’immatricolazione per tutta la durata legale del corso di laurea, fatta salva la facoltà dell’Università di applicare un aumento pari all’indice ISTAT annuale.

  9. Lo Studente che ha inoltrato la domanda di Rinuncia o di Trasferimento non è esonerato dal pagamento delle Tasse Regionali, Rette Universitarie e Diritti di Segreteria, o delle eventuali quote residue, per l’anno in corso di svolgimento al momento della valida presentazione della domanda, né delle eventuali somme dovute ai sensi del successivo articolo 15.

Art. 5 – (Criteri per l’assegnazione di uno studente a un anno del corso di laurea)
  1. Gli studenti che hanno avuto un riconoscimento crediti si iscrivono:

    1. al II anno se hanno avuto un riconoscimento uguale o superiore ai 30 cfu,
    2. al III anno se hanno avuto un riconoscimento uguale o superiore ai 70 cfu,
    3. al IV anno se hanno avuto un riconoscimento uguale o superiore a 120 cfu,
    4. al V anno se hanno avuto un riconoscimento uguale o superiore a 170 cfu,

  2. Lo studente che viene ammesso al primo anno di corso ha diritto all’erogazione di tutti i crediti relativi all’anno di iscrizione.

  3. Lo studente che viene ammesso al secondo anno ha diritto all’erogazione dei cfu relativi al secondo anno di corso, più, eventualmente, quelli rimanenti del primo anno.

  4. Lo studente che viene ammesso al terzo anno ha diritto all’erogazione dei cfu relativi al terzo anno di corso, più, eventualmente, quelli rimanenti degli anni precedenti.

  5. Lo studente che viene ammesso al quarto anno ha diritto all’erogazione dei cfu relativi al quarto anno di corso, più, eventualmente, quelli rimanenti degli anni precedenti.

  6. Lo studente che viene ammesso al quinto anno ha diritto all’erogazione dei cfu relativi al quinto anno di corso, più, eventualmente, quelli rimanenti degli anni precedenti.

  7. Nel caso in cui uno studente avesse superato tutti gli esami del proprio anno di corso e decidesse di anticipare i crediti relativi all’anno successivo a quello di iscrizione, può inoltrare apposita istanza al Rettore e, in caso di autorizzazione, dovrà anticipare il pagamento della retta universitaria relativa ai crediti dei corsi anticipati dall’anno successivo. Al momento dell’iscrizione all’anno successivo sarà cura dell’amministrazione fare un conguaglio tra quanto già versato e l’importo della retta annuale.

  8. Allo studente immatricolato verrà rilasciato un tesserino universitario (D.R.U.) corredato da fotografia, valido come documento di riconoscimento all’interno delle sedi – centrale e periferiche – dell’ateneo e nei rapporti con le strutture e gli uffici dell’ente regionale per il diritto allo studio universitario.

Art. 6 – (Iscrizione – tempo pieno e tempo parziale)
  1. L’Università e-Campus prevede che alcuni studenti, per particolari e motivate esigenze, possano richiedere l’iscrizione a un corso di laurea con la qualifica di studente non a tempo pieno.

  2. In tal caso lo studente verserà la metà dell’importo previsto per le rette relative al proprio corso di laurea; avrà tuttavia diritto all’erogazione di soli 30 crediti sui 60 previsti. (N.B. Nel caso di corso di laurea triennale, lo studente completerà il percorso in almeno 6 anni.
    Nel caso in cui uno studente decidesse di passare alla qualifica di studente a tempo pieno, dovrà obbligatoriamente chiudere prima l’anno di corso cosiddetto “anno bis” part-time. )

  3. Lo studente, ottemperando ai relativi obblighi, può conservare la qualifica di studente a tempo parziale oltre la durata legale del corso.

  4. Gli studenti a tempo parziale non potranno anticipare i crediti dell’anno successivo rispetto a quello di iscrizione.

Art. 7 – (Corsi singoli)
  1. Lo studente si può iscrivere fino a un massimo di tre corsi singoli.

  2. Per il pagamento è necessario calcolare il numero dei crediti relativi agli insegnamenti prescelti secondo la seguente procedura: si detrae l’importo della tassa regionale dall’importo annuale della retta; poi si divide il valore risultante per 60. La cifra ricavata è il costo di ciascun credito. Si moltiplica poi tale cifra per il numero di crediti richiesti.

  3. Anche in questo caso, dalla data di attivazione delle lezioni decorrono i trenta giorni, trascorsi i quali lo studente è autorizzato a sostenere gli esami di profitto.

  4. Il sostenimento degli esami deve avvenire entro un anno dal pagamento della relativa tassa universitaria.

  5. Lo studente che, dopo aver sostenuto dei corsi singoli, decide entro 12 mesi di immatricolarsi è tenuto al pagamento della retta per un importo pari a quelle relative all’intero anno, diminuite di quanto già anticipato per i corsi singoli.

  6. Quanto previsto dal presente articolo può non trovare applicazione qualora l’iscrizione a corsi singoli avvenga nell’ambito di accordi con altre istituzioni, anche non universitarie, che disciplinino differenti modalità di accesso ai corsi singoli e modalità di calcolo della relativa retta.

Art. 8 – (Ricostruzione della carriera e riconoscimento crediti acquisiti)
  1. La domanda per il riconoscimento dei crediti acquisiti in una precedente carriera universitaria o per il riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate (fino a un massimo di 12 cfu), deve essere presentata prima dell’immatricolazione.

  2. Sarà possibile richiedere riconoscimenti crediti in itinere solo in casi eccezionali e comunque solo per la valutazione di esami conseguiti in carriere universitarie pregresse. In nessun caso sarà possibile riconoscere in itinere le conoscenze e le abilità professionali certificate.

  3. Si precisa inoltre che non verrà riconosciuto alcun credito su base collettiva: il riconoscimento delle esperienze pregresse sono sempre riferite alla condizione del singolo studente e alla documentazione da questi prodotta.

Art. 9 – (Piano di studi)
  1. Il piano di studi determina, per ogni annualità, l’ordine temporale della carriera dello studente, indicando la successione dei corsi e dei relativi esami di profitto. Ne consegue che ogni annualità è propedeutica a quella successiva.

  2. I regolamenti di Facoltà possono stabilire speciali modalità per la revisione dei piani di studio, fuori dai termini previsti, nel caso di studenti prossimi alla laurea. Questi studenti possono avere la necessità di sostituire, entro un limite stabilito dal regolamento stesso, esami indicati in precedenza.

  3. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale possono aggiungere fino ad un massimo di 3 esami in sovrannumero rispetto al proprio corso di studi, purché siano afferenti a corsi di studio dello stesso livello; a tal fine sono tenuti a presentare apposita istanza. Gli insegnamenti in sovrannumero non devono essere obbligatoriamente sostenuti ai fini del conseguimento del titolo di studio e la loro votazione non contribuisce al voto della prova finale per il conseguimento del titolo anche qualora risultino enumerati tra i possibili insegnamenti a scelta del proprio piano di studi.

Art. 10 – (Esami di profitto)
  1. Gli studenti non possono risostenere, neppure come “esame a scelta dello studente”, un esame già sostenuto e superato, anche in caso di variazione del programma. Sarà possibile richiedere al C.T.O. una deroga a tale norma solo in casi eccezionali.

  2. Lo studente non può iscriversi al medesimo esame in due sedi diverse nel corso dello stesso appello, pena la cancellazione da entrambi.

  3. Per poter sostenere un esame di profitto è obbligatorio aver prima correttamente visualizzato online e dichiarato come svolte tutte le lezioni previste per il relativo insegnamento, nonché aver versato gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria entro i termini previsti dal Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto.

  4. Le procedure di svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto e le modalità di valutazione del profitto individuale dello studente sono definite in via generale dal Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto, nonché, per gli aspetti non disciplinati Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto, dai regolamenti didattici dei corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

  5. In caso di esami mutuati tra diverse Facoltà, lo studente dovrà svolgere la prova nel giorno e nell’orario riservato alla Facoltà presso la quale l’esame prescelto è incardinato.

  6. Per ciascuna sessione lo studente può prenotarsi fino a un massimo di due esami.

  7. Durante il primo anno del corso di studi lo studente sosterrà obbligatoriamente almeno un esame presso la sede centrale di Novedrate.

  8. Valgono inoltre tutte le norme di cui all’art. 29 del Regolamento didattico di ateneo e quelle previste dal Regolamento Esami di Profitto.

Art. 11 – (Prova finale di laurea)
  1. Per l’ammissione alla prova finale lo Studente deve aver superato gli esami o, in ogni caso, aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale ed essere in regola con i pagamenti delle Rette Universitarie, delle Tasse Regionali e dei Diritti di Segreteria.

  2. Per il conseguimento della laurea magistrale è prevista la redazione di una tesi elaborata dallo Studente in modo originale, sotto la guida di un relatore. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso della seduta presieduta da un’apposita Commissione presso la sede di Novedrate dell’Università e- Campus.

  3. Per il conseguimento della laurea triennale è prevista la redazione di un elaborato scritto, sotto la guida di un relatore.

  4. Lo studente in regola con la propria posizione amministrativa e dei relativi diritti di segreteria potrà sostenere la prova finale di laurea entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza della propria annualità, qualora:
    – abbia sostenuto con profitto tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi
    – abbia svolto, laddove previsto, il tirocinio
    – abbia depositato il titolo della tesi oggetto della prova finale

  5. Valgono inoltre tutte le norme di cui all’art. 30 del Regolamento didattico di ateneo e tutte le norme previste dal Regolamento per la prova finale di laurea.

Art. 12 – (Trasferimento o passaggio di corso di laurea)
  1. Trasferimento in uscita:

    1. I trasferimenti in uscita sono subordinati alla presentazione di istanza di trasferimento esclusivamente per periodo compreso tra il primo agosto e il trentun agosto di tutti gli anni;
    2. Lo Studente che chiede il trasferimento, a pena di inammissibilità, deve essere in regola con la propria posizione amministrativa, anche con riferimento agli anni precedenti e non è esonerato dal pagamento della Retta Annuale e della Tassa Regionale relativa all’anno in corso al momento della presentazione della istanza di trasferimento.
  2. Trasferimento in entrata:

    1. sono possibili in ogni momento dell’anno; lo Studente dovrà comunque tenere in considerazione i termini che l’Ateneo di provenienza ha previsto per l’accoglimento delle pratiche di trasferimento in uscita;
    2. le richieste di immatricolazione a corsi di laurea ad esaurimento potranno essere accolte nei limiti delle annualità ancora attive;
    3. lo Studente che si trasferisce presso e-Campus non può chiedere un ulteriore trasferimento prima che sia trascorso un intero anno accademico;
    4. uno Studente proveniente da altra università che ha compiuto un atto accademico NON può chiedere di tornare all’Università di provenienza se non è trascorso un anno solare dall’immatricolazione in eCampus.
  3. Passaggio di corso:

    1. le procedure per il passaggio di corso possono essere attivate solo in prossimità del periodo di rinnovo;

    2. lo Studente che ha già effettuato un passaggio di corso di laurea, anche se all’interno di e-Campus, non può chiedere un ulteriore passaggio prima che sia trascorso un intero anno solare;

    3. lo Studente che effettua un passaggio di corso mantiene il diritto a versare l’importo della Retta e dei Diritti di Segreteria previsti all’atto della prima immatricolazione, ma limitatamente alla durata legale del corso di laurea e fintantoché non risulti fuori corso;

    4. anche nel caso di passaggio di corso all’interno di e-Campus, prima del sostenimento del primo esame devono trascorrere nuovamente 30 giorni, a meno che lo Studente non avesse già acquisito la frequenza nel precedente corso di laurea, o nel caso in cui si tratti di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Art. 13 – (Rinuncia agli studi)
  1. Lo Studente rinunciatario non ha diritto al rimborso delle Rette Universitarie, Diritti di Segreteria e Tasse Regionali versate.

  2. Lo studente che ha rinunciato alla carriera in e-Campus può richiedere l’attivazione di una procedura di nuova immatricolazione solo nel periodo compreso nell’a.a. successivo.

  3. La domanda di rinuncia agli studi può essere presentata nel medesimo arco temporale ed alle medesime condizioni indicate al primo comma dell’art. 12.

Art. 14 – (Sospensione dagli studi)
  1. Esclusivamente in presenza delle circostanze previste nel presente articolo e salvo non sia diversamente previsto da norme di legge per casi specifici, lo studente ha facoltà di presentare istanza al Rettore per chiedere una sospensione della propria iscrizione per un periodo pari a 12 mesi solari.

  2. Costituiscono circostanze che, supportate da adeguata e congrua certificazione, consentono la richiesta di sospensione di cui al comma precedente esclusivamente:

    1. comprovati motivi sanitari dello studente costituiti da certificata impossibilità di affrontare l’impegno di studio per periodi superiori ai 60 giorni;
    2. iscrizione a master universitari di primo o secondo livello;
    3. iscrizione a dottorati di ricerca.
  3. A far tempo dall’accettazione dell’istanza di cui al primo comma e per i 12 mesi solari successivi, lo studente sospeso non può svolgere alcun atto di carriera, non può sostenere esami di profitto né l’esame finale; esclusivamente con riferimento alla lettera c) del precedente comma secondo, al termine del periodo di sospensione lo studente, se continuano a ricorrerne i requisiti, può rinnovare la richiesta di sospensione per ulteriori 12 mesi e così via fino a un massimo di 36 mesi.

  4. La cessazione del periodo di sospensione avviene automaticamente; nessuna comunicazione verrà effettuata dall’Università.

  5. Durante il periodo di sospensione lo studente mantiene la medesima posizione amministrativa posseduta al momento dell’accettazione dell’istanza di sospensione e non è tenuto al pagamento della Retta Annuale, delle Tasse Annuali Regionali e dei diritti di segreteria relativi all’anno di sospensione.

  6. Lo studente sospeso ha la facoltà di rinunciare agli studi con le medesime modalità e tempistiche indicate all’articolo 15; dal punto di vista amministrativo e con particolare riferimento alle Rette Annuali e Tasse Annuali Regionali, lo studente che rinuncia alla sospensione concessa e che pertanto intenda svolgere atti di carriera prima dell’integrale decorso dei 12 mesi di sospensione concessa verrà considerato come se non avesse mai effettuato alcuna sospensione.

Art. 15 – (Effetti dell’irregolarità amministrativa)
  1. Lo studente non in regola con la propria posizione amministrativa:

    1. non può sostenere esami di profitto;

    2. non può sostenere l’esame finale;

    3. non può presentare domanda di Rinuncia agli Studi;

    4. non può presentare domanda di Trasferimento ad altro Ateneo o a altro corso di laurea;

    5. non può richieder alcun documento e/o estratto e/o certificazione.

  2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente del presente articolo:

    1. qualora l’irregolarità amministrativa fosse costituita esclusivamente dal mancato pagamento dei Diritti di Segreteria relativi alla prenotazione a un esame di profitto cui lo studente abbia partecipato, non si applica la lettera e) del comma precedente;

    2. qualora l’irregolarità amministrativa fosse costituita esclusivamente dal mancato pagamento dei Diritti di Segreteria connessi all’esame finale, non si applicano le lettere a) ed e) del precedente;

    3. qualora l’irregolarità amministrativa fosse costituita esclusivamente dal mancato pagamento dei Diritti di Segreteria connessi al rilascio di documenti, certificazioni, estratti, ovvero Diritti di Segreteria relativi ad attività non connesse agli atti di carriera universitari, non si applicano le lettere a) ed e) del comma precedente;

    4. qualora l’irregolarità amministrativa fosse costituita esclusivamente dal mancato versamento della Retta Annuale, non si applica la lettera b) del comma precedente esclusivamente qualora ricorrano congiuntamente tutte le seguenti circostanze

      1. lo studente abbia sostenuto con profitto tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi e abbia svolto, laddove previsto, il tirocinio,

      2. lo studente abbia depositato il titolo della tesi oggetto della prova finale prima dell’insorgenza dell’irregolarità amministrativa,

      3. lo studente sostenga l’esame finale entro il novantesimo giorno successivo al giorno in cui è sorta l’irregolarità amministrativa.

Art. 16 – (Tirocinio)
  1. Il tirocinio non può essere sostituito con ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, o insegnamenti a scelta dello studente, salvo non sia previsto dai Regolamenti dei Corsi di Studio.

  2. L’attivazione e le attività di tirocinio sono regolate da un apposito “Regolamento di Tirocinio e Stage”.

Art. 17 – (Sanzioni disciplinari a carico degli studenti)
  1. Gli studenti dell’Università eCampus sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all’interno delle strutture dell’Ateneo. Sono altresì tenuti ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell’Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da comportamenti lesivi dell’immagine e del decoro dell’Università, anche al di fuori delle strutture universitarie.

  2. La violazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari comporta a carico dei trasgressori l’applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva l’applicazione di norme civili e penali vigenti in materia.

  3. La giurisdizione disciplinare degli studenti spetta al Rettore. Le sanzioni che possono essere applicate al fine della salvaguardia dell’istituzione sono:

    1. ammonizione;
    2. interdizione temporanea da una o più attività formative;
    3. sospensione temporanea dall’Università con contestuale perdita delle sessioni di esame;
    4. espulsione dall’Università con conseguente annullamento dell’intera carriera accademica.
    La violazione delle norme deve essere formalmente contestata allo studente che deve essere informato dell’avvio del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima dell’applicazione della sanzione, e può presentare le proprie difese. Le sanzioni sono applicate con provvedimento rettorale e sono comunicate all’interessato e alla struttura di competenza. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente e conseguentemente nel foglio di congedo in caso di trasferimento ad altre università.

Art. 18 – (Approvazione ed entrata in vigore)

Il presente regolamento, deliberato dalle competenti strutture accademiche, è emanato con decreto rettorale e pubblicato sul sito dell’Università.


Testo in vigore dal 1° agosto 2018